E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".
Chi
Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell'Istituto di alunni portatori di handicap certificati.
Quando
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditoriale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno con rapporto medio di uno ogni quattro certificazioni (organico di diritto). Contemporaneamente il D.D./Preside, sulla scorta anche della Diagnosi Funzionale e di tutte le osservazioni raccolte (dagli insegnanti, dai genitori ecc.) segnala la presenza di particolari forme di handicap gravi o molto gravi, chiedendo la deroga dal suddetto rapporto ed indicando il monte orario necessario per un efficace intervento individualizzato. Le assegnazioni in deroga vengono effettuate solo in organico di fatto, a luglio (C.M.184 del 3/7/91).
Come
Il Provveditorato nomina le insegnanti in organico di diritto (rapporto uno a quattro) o di fatto (con deroga) in base alle richieste avanzate; queste assumono la titolarità nel Circolo (L.148/90) o nell'Istituto assegnato. Il Direttore Didattico o il Preside assegnerà ai docenti la contitolarità delle classi, in cui sono inseriti i soggetti portatori di handicap, in base al Progetto Educativo di Circolo o di Istituto. Nelle Scuole Medie Superiori gli insegnanti di Sostegno non sono titolari di sede fissa. E' necessario che L'insegnante di Sostegno assuma l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., metta a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assuma la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolga compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91). La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo di Circolo/Istituto che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella sc.elementare e sc.media, in piena contitolarità e corresponsabilità, alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata; nella sc.media superiore valuta solo il soggetto portatore di handicap. La valutazione dei soggetti handicappati deve essere comunque sempre collegiale, concordata e condivisa da tutto il team docente.
La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado (Legge 517/77, scuola dell'obbligo; Legge 270/82, scuola materna; C.M. 262/88 scuola superiore), secondo le normative richiamate dalla legge 104/92. (Legge 104/92, art. 13, comma 6)
Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico, dalla scuola materna alla scuola superiore, inoltra presso l’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie.
Il Capo d’Istituto (sentito il parere del GLH di Istituto) assegna l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. Al momento attuale è indicato il criterio di un posto di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia,(Legge n. 449/97, art.40) per la costituzione dei posti in organico di diritto. La stessa norma consente però deroghe per l’organico di fatto. La responsabilità della richiesta di “deroghe” è competenza del Dirigente scolastico,(D.M. 331/98 art.41 e 44) come pure quelle per la riduzione del numero degli alunni per classe.(D.M. 141/99) La concessione delle deroghe èdi competenza del Direttore Scolastico Regionale.(Legge 448/2001, art. 22 e Decreto sugli organici art. 5 e 9 trasmesso con la C.M. 16 del 2002)
Per quanto la specializzazione sia espressamente prevista dalla Legge 104, il numero d’insegnanti specializzati disponibili è attualmente del tutto insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi di qualsiasi formazione specifica. Frequentemente disattesa è anche l’organizzazione di corsi d’aggiornamento, pure previsti, all’interno delle singole scuole.
In riferimento al sostegno va precisato che il numero D’ore assegnate, pur fondamentale, non è però l’unico aspetto da considerare. Ben più importanti sono la professionalità del docente, e la capacità di trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della classe con il PEI/PEP.
L’insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito (sentenza del Consiglio di Stato n.245/2001)